Associazione Piemontesi
e Amici del Piemonte
di San Pietroburgo

Associazione

In questa sezione ci sono le informazioni relative all'Associazione Piemontesi e Amici del Piemonte di San Pietroburgo, costituita nel maggio 2007 con sede a San Pietroburgo in Russia, affiliata alla Associazione Piemontesi nel Mondo e in attesa di iscrizione al Registro delle associazioni di piemontesi nel mondo tenuto dalla Regione Piemonte.

Per informazioni scrivere a piemontesiinrussia@gmail.com


Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PIEMONTESI ED AMICI DEL PIEMONTE DI SAN PIETROBURGO - RUSSIA

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 –, In data 21 maggio 2007, presso il consolato generale d'Italia di San Pietroburgo (Russia) è costituita ufficialmente l'Associazione Piemontesi ed Amici del Piemonte di San Pietroburgo. L’associazione, operante sin dal 2005, ha sede legale in [OMISSIS] e sede operativa in San Pietroburgo (Russia), [OMISSIS] . La predetta Associazione fa parte della Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo - http://www.piemontesinelmondo.org.

OGGETTO E SCOPO

Art. 2 – L’associazione apartitica e apolitica non ha fini di lucro e si propone di aggregare quanti, ispirati ai più alti valori culturali e sociali, abbiano interesse a promuovere, accrescere e diffondere la conoscenza dei valori artistici e culturali della regione Piemonte, mantenendone vive le tradizioni.
L’Associazione si pone, come esclusivo perseguimento, quello di favorire iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare tra i piemontesi e i loro discendenti il valore dell’identità della terra di origine e rinsaldare i rapporti culturali con il Piemonte.
Per realizzare tali valori, in un ambito nazionale e internazionale, l’Associazione si propone:
- di costituire un qualificato punto di riferimento per gli associati al fine di divulgare e promuovere le tradizioni storiche del territorio piemontese;
- di incoraggiare e sostenere, in forma autonoma o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, scambi culturali e soggiorni;
- di promuovere incontri, seminari, corsi, studi, ricerche e pubblicazioni che rappresentino momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema socioeconomico della regione;
- di organizzare manifestazioni, ivi comprese mostre in interno o all’aperto, per favorire la conoscenza tra gli associati e per promuovere la conoscenza del territorio, della cultura piemontese in genere e dei suoi cittadini;
- di gestire attività e programmi di formazione e addestramento, realizzati anche con il contributo degli enti regionali, statali e comunitari.
Per la concreta realizzazione di tali attività l’Associazione ricercherà e promuoverà l’intesa e la collaborazione con tutte le strutture pubbliche e private locali, nazionali e internazionali che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi istituti ed enti di ricerca. Infine, svolgerà un’attività di promozione e di formazione attinente alle finalità proprie, sollecitando la partecipazione di quanti condividono i fini dell’Associazione in modo da contribuire all’affermazione dei valori sociali anche tramite l’edizione e la stampa e comunque sempre nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia di editoria e di stampa e da distribuire prevalentemente ai propri soci.
All’Associazione è fatto espresso divieto di svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste a eccezione di quelle strettamente complementari e di quelle effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali e quelle considerate direttamente connesse per natura a quelle statutarie o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria utile o opportuna. L’Associazione potrà ricorrere a finanziamenti agevolati e non, erogati in base a leggi dello Stato, delle Regioni, di enti pubblici e/o dell’Unione europea.
Art. 3 – Su deliberazione dell’assemblea, l’Associazione potrà istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze fuori dalla propria sede sociale.

DURATA

Art. 4 – La durata dell’Associazione è illimitata.

DIVIETI E OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5 – All’Associazione è fatto espresso divieto di:
a) procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
b) impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse;
c) di trasmettere la quota o il contributo associativo e di rivalutare gli stessi.
All’Associazione è fatto espresso obbligo di:
a) devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
b) di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario;
c) garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi, per i soci di maggiore età;
d) consentire la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
e) realizzare idonee forme di pubblicità delle convenzioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

PATRIMONIO – FONDO – ENTRATE

Art. 6 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali avanzi netti di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, sia per atti tra vivi che mortis causa, da elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) versamenti effettuati dai soci fondatori;
b) quote di iscrizione e quote associative;
c) contributi volontari, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
d) finanziamenti, elargizioni, contributi delle amministrazioni pubbliche e private;
e) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
f) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
g) redditi derivanti dal suo patrimonio.
È comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo, che sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione.

SOCI

Art. 7 – Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a tre.
L’Associazione si compone di soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
I soci fondatori sono coloro che hanno costituito tale Associazione e i cui nominativi sono elencati nell’atto costitutivo.
I soci ordinari sono coloro che, nati in Piemonte o di origine piemontese, o che per vincoli di parentela, di amicizia o di simpatia si sentono legati al Piemonte, si iscrivono e partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell’Associazione.
Il consiglio direttivo può nominare soci onorari le persone o le istituzioni che hanno acquisito particolare prestigio scientifico o dato un cospicuo contributo all’Associazione. I soci onorari non partecipano alle deliberazioni assembleari e non devono corrispondere alcun contributo associativo.
Art. 8 – Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli enti e tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione.
Le domande di ammissione di nuovi soci sono accolte dal consiglio direttivo entro 15 giorni dalla domanda, con maggioranza dei componenti del consiglio stesso. In caso di diniego il consiglio direttivo non è obbligato a darne motivazione.
Nella domanda deve essere specificato:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
b) indicazione dell’attività svolta ed eventuale specializzazione;
c) dichiarazione di accettare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di attenersi ad essi;
d) indirizzo e-mail o numero di fax a cui inviare tutte le comunicazioni sociali, obbligandosi a comunicare eventuali modifiche che dovessero intervenire nel tempo. Si riterranno valide le comunicazioni effettuate agli indirizzi indicati dal socio.
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata una copia di un documento di identità.
Art. 9 – I soci onorari, all’atto della comunicazione dell’ammissione e della consegna della tessera sociale, devono versare la quota di iscrizione.
L’iscrizione del socio è impegnativa per l’anno solare decorrente dal primo gennaio dell’anno di ammissione.
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata salvo che il socio non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata da spedire almeno tre mesi prima della scadenza o altro documento attestante tale validità.
Art. 10 – La tessera di socio onorario è consegnata contro presentazione di un documento di identità. La qualifica di socio onorario può essere revocata dal consiglio direttivo.
Art. 11 – I soci maggiori di età hanno il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organidirettivi dell’Associazione medesima.
Art. 12 – Ciascun socio ha il dovere:
a) di versare all’Associazione la quota di iscrizione nella misura e con le modalità stabilite dall’Assemblea;
b) di osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
c) di garantire l’unità operativa dell’Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa esserle di nocumento.
La non conformità agli obblighi di cui sopra viene dichiarata dal consiglio direttivo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 13 – La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
- per esclusione, quando esistano gravi ragioni, tra le quali rientra il comportamento non conforme ai doveri di cui al presente statuto, su decisione presa dal consiglio direttivo e comunicata con lettera raccomandata, previa audizione del socio stesso. In caso di mancata risposta del socio si ritiene comunque decaduto trascorsi 10 giorni dall’invito a presentarsi. L’esclusione ha effetto dal decimo (10°) giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione;
- per ritardato pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi per oltre tre mesi. La morosità viene dichiarata dal consiglio direttivo.
Il provvedimento di esclusione non richiederà la motivazione nel caso in cui:
a) il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o del regolamento interno;
b) il socio arrechi danni morali e materiali all’Associazione.
Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

ORGANI

Art. 14 – Gli organi dell’Associazione sono:
l’assemblea, il presidente, il vicepresidente, il consiglio direttivo, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.

ASSEMBLEA

Art. 15 – L’assemblea, organo deliberante dell’Associazione, e composta di soci fondatori e soci ordinari:
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto, dei regolamenti, della nomina degli organi direttivi dell’Associazione e dello scioglimento della stessa;
- approva il bilancio preventivo e consultivo predisposto dal consiglio direttivo;
- elegge il consiglio direttivo e il collegio dei revisori;
- delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto all’approvazione del consiglio direttivo;
- delibera sul programma annuale di attività;
- delibera su quant’altro a essa demandato dallo statuto.
Ciascun socio maggiore di età dispone di un voto che può essere delegato a un altro socio. Ogni delegato può essere portatore di non più di due deleghe, apposta in calce all’avviso di convocazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente e, in mancanza di questo, da un socio eletto dalla stessa assemblea.
Spetta a chi presiede l’assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento in assemblea.
Delle riunioni dell’assemblea viene redatto, a cura del segretario, su apposito libro, verbale che sarà sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario medesimo.

CONVOCAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 – L’assemblea si riunisce in via ordinaria, dietro convocazione del consiglio direttivo, ogni anno entro la fine di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo e delle misure delle quote associative per l’anno successivo ed entro la fine del mese di aprile per il bilancio consuntivo. Può anche essere convocata, in via straordinaria, tutte le volte che il consiglio direttivo o il presidente lo ritengano necessario, oppure sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti. Negli ultimi due casi, il presidente del consiglio direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea dovrà essere tenuta entro quindici giorni dalla data della convocazione.
La convocazione avverrà tramite affissione all’Albo delle associazioni o a mezzo lettera raccomandata con R/R o via fax o e-mail, risultanti dalle schede di iscrizione, salvo modifiche, da comunicarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato dall’adunanza e contenente la data, l’ora e il luogo di convocazione e l’ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni, purché la comunicazione avvenga tramite telegramma.
L’adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL’ASSEMBLEA

Art. 17 - L’assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Per le deliberazioni di modifica dello statuto e della nomina degli organi direttivi, la distribuzione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve e fondi, occorre in prima convocazione un quorum costitutivo pari alla maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Essa delibera a maggioranza dei votanti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Le deliberazioni di scioglimento e quelle relative alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione devono essere prese con il voto favorevole dei ¾ dei soci tanto in prima che in seconda convocazione.
Le deliberazioni adottate in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Il consiglio direttivo è l’organo di governo dell’Associazione ed è composto da 3 a 7 membri, dura in carica sei anni ed è rieleggibile. I membri del consiglio direttivo assumono la carica di consiglieri. In caso di dimissioni o decesso di uno dei suoi membri, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Chi viene eletto, in luogo del consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
I soci fondatori sono membri permanenti del consiglio direttivo con diritto di voto.
I membri del consiglio direttivo possono essere revocati, su proposta motivata del presidente, nell’ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell’Associazione.
Il consiglio nomina nel proprio seno il presidente dell’Associazione, il vicepresidente, un segretario e il tesoriere.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni, salve le competenze dell’assemblea. Esso procede pure alla nomina dei dipendenti, collaboratori e impiegati determinandone la retribuzione.
Dalla nomina di consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso di spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio coperto.

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Le elezioni del consiglio direttivo si svolgono con le seguenti modalità:
- possono partecipare al voto solo i soci che sono in regola con l’iscrizione e il pagamento delle quote;
- una commissione di tre membri, individuati dal consiglio direttivo uscente, presiede alle elezioni, fissandone i termini e le modalità;
- le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DIETTIVO

Art. 20 – Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri o dal collegio dei revisori. Si riunisce comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo e in ordine alle quote sociali. La convocazione è fatta mediante fax o raccomandata R/R o per e-mail, risultanti dalla scheda di iscrizione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del consiglio direttivo e ai revisori almeno otto giorni prima dell’adunanza. Il consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità e valido di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del collegio dei revisori.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il consiglio è presieduto dal presidente, in assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano d’età dei presenti.
Delle riunioni e delle delibere del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

PRESIDENTE

Art. 21 – Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige l’attività dell’Associazione e ne assicura il coordinamento nei limiti delle direttive generali fissate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, di cui presiede le adunanze.
Il presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e a lui spetta la firma sociale. Il presidente potrà effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo, rilasciando relativa quietanza, nonché chiedere finanziamenti e/o prestiti presso istituti di credito e/o enti. Può delegare in tutto o in parte l’esercizio delle sue funzioni o di singoli atti ad altro consigliere e, in caso di necessità e in seguito ad apposita delega oggetto di una riunione del direttivo e di urgenza, assume i provvedimenti del consiglio direttivo.

VICEPRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 22 – Il vicepresidente svolge le funzioni di presidente in caso di impedimento o di assenza di quest’ultimo e gli sono riconosciuti gli stessi poteri.
Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

TESORIERE – SEGRETARIO

Art. 23 – Il segretario dipende direttamente dal presidente e provvede, sotto la sua vigilanza, a quanto è necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione.
Al segretario compete provvedere al tesseramento e alla tenuta del registro degli associati, provvedere al disbrigo della normale corrispondenza, curare la stesura dei verbali del consiglio direttivo e curare la trasmissione dei comunicati interni.
Il tesoriere tiene aggiornato il libro di cassa.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24 – La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da un collegio di revisori costituito da tre membri nominati dal consiglio direttivo. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il collegio dei revisori nomina nel suo seno il presidente del collegio. L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
Il collegio dei revisori si riunisce con un preavviso, anche tramite fax o telefono, di almeno 48 ore tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da due suoi membri.
La costituzione del collegio dei revisori verrà effettuata qualora si verifichino i presupposti di legge.

CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Art. 25 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 26 – Ogni anno il consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 27 – In caso di cessazione o scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori tenendo conto delle indicazioni dell’assemblea sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

NORME DI RINVIO

Art. 28 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e di ogni altra legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente: Marco Ragozzi, [OMISSIS]